Condizioni generali di locazione

di P. Cramer GmbH + Co. KG per il noleggio di piattaforme elevatrici, macchine edili e industriali, macchine edili e altre attrezzature edili (dal 01.03.2024 marzo XNUMX)

  1. Generale – Ambito

1.1 Le presenti condizioni generali di contratto di noleggio del locatore si applicano a tutte le offerte e ai contratti di noleggio per il noleggio di piattaforme di lavoro, macchine edili, attrezzature edili, macchine industriali, attrezzature per ponti e attrezzature edili di qualsiasi tipo; I termini e le condizioni del contratto di locazione del locatario sono espressamente contrari. Il locatore sottolinea espressamente che per il noleggio di determinati oggetti noleggiati o per l'esecuzione di riparazioni in relazione al contratto di noleggio valgono condizioni aggiuntive e complementari, che sono regolate più dettagliatamente dalle presenti condizioni generali, come ad es. per l'esecuzione di riparazioni in genere.

1.2 Le presenti condizioni generali di contratto di locazione nella loro versione attuale si applicano anche ai futuri contratti di locazione di beni mobili con lo stesso locatario.

1.3 Gli accordi individuali stipulati con il locatario nei singoli casi (compresi accordi aggiuntivi, integrazioni e modifiche) hanno sempre la precedenza sulle presenti condizioni del contratto di locazione. Per il contenuto di tali accordi è determinante la conferma scritta del locatore.

1.4 Salvo diversa indicazione, tutte le offerte di contratto di locazione del locatore non sono vincolanti.

1.5 Il contratto di locazione sottostante e le presenti condizioni generali del contratto di locazione si applicano a un imprenditore, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico ai sensi della Sezione 310 comma 1 frase 1 BGB.

  1. Diritti e obblighi generali dei proprietari e degli inquilini

2.1 Il locatore si impegna ad affittare l'oggetto locativo al locatario per il periodo di locazione concordato.

2.2 Il locatario si impegna a utilizzare l'oggetto noleggiato solo per lo scopo previsto, in particolare a rispettare scrupolosamente le pertinenti norme antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro, nonché le istruzioni per l'uso e le norme sulla circolazione stradale, in particolare per quanto riguarda il carico e il trasporto dell'oggetto noleggiato, a pagare l'affitto come concordato, trattare adeguatamente l'oggetto noleggiato e Al termine del periodo di noleggio dovrà essere restituito pulito e con il serbatoio pieno o completamente carico (batterie).

2.3 Il locatario non è autorizzato a far eseguire riparazioni o ad apportare modifiche all'oggetto locativo, in particolare aggiunte, trasformazioni e installazioni, oppure a rimuovere contrassegni senza previo consenso del locatore.

2.4 Il locatario è tenuto a informare immediatamente il locatore del rispettivo stand o Il luogo di utilizzo dell'oggetto noleggiato nonché qualsiasi cambio previsto di ubicazione o luogo di utilizzo. L'utilizzo dell'oggetto locato al di fuori della Repubblica Federale Tedesca è consentito solo previa autorizzazione scritta del locatore.

  1. Trasferimento dell'immobile locato, mora del locatore

3.1 Il locatore deve consegnare al locatario l'oggetto noleggiato in perfetto stato, funzionante e completamente rifornito di carburante o completamente carico (batterie) insieme ai documenti necessari.

3.2 Se il locatore è in mora con il noleggio all'inizio del periodo di locazione, il locatario può chiedere un risarcimento se può essere dimostrato che ha subito danni a causa del ritardo. Fatto salvo il punto 5.1, in caso di negligenza lieve, l'indennità a carico del locatore per ogni giorno lavorativo è limitata al massimo all'importo del prezzo netto giornaliero di locazione. Dopo aver fissato un termine ragionevole, l'inquilino può recedere dal contratto se a quel punto il locatore è ancora inadempiente.

3.3 In caso di mora, il locatore è anche autorizzato a fornire al locatario un oggetto locativo funzionalmente equivalente per riparare il danno, se ciò è ragionevole per il locatario.

3.4 Il noleggiatore può utilizzare l'apparecchio noleggiato solo dopo aver letto e compreso le istruzioni per l'uso, comprese tutte le indicazioni di sicurezza e di pericolo.

  1. Difetti alla consegna dell'oggetto locato

4.1 Il locatario ha il diritto di ispezionare l'oggetto locato in tempo utile prima dell'inizio del periodo di locazione e di denunciare eventuali difetti. L'affittuario sostiene i costi di un esame.

4.2 Difetti riscontrabili al momento della consegna e che influiscono in modo significativo sull'uso previsto non possono più essere contestati se non sono stati segnalati per iscritto al locatore immediatamente dopo l'ispezione. Eventuali altri difetti già presenti al momento della consegna dovranno essere segnalati in forma scritta immediatamente dopo la scoperta.

4.3 Il locatore dovrà, a proprie spese, sanare tempestivamente eventuali difetti segnalati al momento della locazione. Il locatore è inoltre autorizzato a mettere a disposizione del locatario un oggetto locativo funzionalmente equivalente, se ciò è accettabile per il locatario. In caso di danni significativi all'immobile locato, l'obbligo di pagamento del locatario viene rinviato fino a quando l'immobile non sarà più utilizzabile conformemente al contratto. Per il periodo in cui l'idoneità è ridotta, l'affittuario deve pagare solo un canone adeguatamente ridotto. Una riduzione insignificante della forma fisica non viene presa in considerazione.

4.4 Se il locatore lascia scadere senza successo, per sua colpa, un congruo termine concessogli per eliminare un difetto esistente al momento della locazione, il locatario ha il diritto di recedere dal contratto. Il diritto di disdetta del locatario esiste anche negli altri casi in cui il locatore non sana un difetto esistente durante la locazione.

  1. Limitazione di responsabilità del locatore

5.1 Ulteriori richieste di risarcimento danni nei confronti del locatore, in particolare il risarcimento di danni non verificatisi sull'oggetto locato stesso, possono essere avanzate solo dal locatario

  • una violazione intenzionale dei doveri da parte del locatore;
  • una violazione degli obblighi per negligenza grave da parte del locatore o una violazione degli obblighi per negligenza grave o intenzionale da parte di un rappresentante legale o di un agente ausiliario del locatore;
  • la violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali nella misura in cui è compromesso il raggiungimento dello scopo del contratto, per quanto riguarda il danno prevedibile tipico del contratto;
  • Danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute derivanti da una violazione negligente dei doveri da parte del locatore o da una violazione intenzionale o negligente dei doveri da parte di un rappresentante legale o di un agente ausiliario del locatore;
  • se il locatore è responsabile ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto per lesioni personali o danni materiali a oggetti di uso privato.

Inoltre la responsabilità è esclusa. Ciò include anche la responsabilità del locatore indipendentemente dalla colpa dovuta a un difetto ai sensi del § 536a I BGB.

5.2 Se per colpa del locatore l'oggetto locativo non può essere utilizzato dal locatario conformemente al contratto a causa di omissione o esecuzione errata di suggerimenti e consigli forniti prima o dopo la conclusione del contratto nonché di altri obblighi contrattuali obblighi accessori - in particolare istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'oggetto locato - ciò vale con l'esclusione di altri. Le pretese del locatario sono conformi alle disposizioni dei paragrafi 4.3 e 4.4 nonché al paragrafo 5.1.

  1. Prezzo d'affitto, pagamento e cessione a garanzia del debito d'affitto

6.1 Il calcolo dell'affitto si basa sull'orario di lavoro giornaliero fino a 8 ore al giorno. La fatturazione si basa sulla settimana di cinque giorni (dal lunedì al venerdì). Il lavoro nel fine settimana, gli orari di lavoro aggiuntivi e gli incarichi difficili devono essere comunicati al locatore per iscritto; vengono addebitati in aggiunta.

6.2 Il prezzo di noleggio concordato vale solo per l'apparecchio. Il locatario deve pagare separatamente tutti i costi aggiuntivi (in particolare i costi di carico e scarico compresi i tempi di attesa, montaggio e smontaggio, trasporto, materiali ausiliari ed operativi, materiali di fissaggio, pulizia, supporto del personale, istruzione delle attrezzature, ecc.).

6.3 Salvo diversa indicazione, tutti i prezzi sono IVA esclusa.

6.4 Il locatore ha il diritto di esigere in qualsiasi momento dal locatario il pagamento anticipato del prezzo d'affitto.

6.5 Il locatario ha il diritto di trattenere i pagamenti o di compensarli con domande riconvenzionali solo nella misura in cui le sue domande riconvenzionali sono incontestate o legalmente stabilite o nella misura in cui si tratta di domande riconvenzionali pronte per una decisione in procedimenti pendenti.

6.6 Gli importi dovuti verranno inclusi nel conto corrente in relazione alla riserva di proprietà concordata per le consegne tra le parti contrattuali.

6.7 Il locatore ha il diritto di esigere in qualsiasi momento dal locatario un adeguato deposito infruttifero a titolo di garanzia.

6.8 Il locatario cede al locatore i suoi crediti nei confronti del cliente, per conto del quale viene utilizzato l'oggetto locato, per l'importo del prezzo locativo concordato, meno la cauzione ricevuta. Il locatore accetta l'incarico

6.9 Il locatore si impegna a svincolare le garanzie a lui spettanti su richiesta del locatario se il loro valore supera di oltre il 20% i crediti da garantire.

  1. Clausola sospensiva

7.1 Se il lavoro nel luogo di lavoro per il quale l'apparecchio è noleggiato viene sospeso per almeno dieci periodi consecutivi a causa di circostanze non imputabili né al locatario né al suo cliente (es. gelo, alluvioni, scioperi, disordini civili, eventi bellici, ordinanze delle autorità ). giorni, quindi a partire dall'undicesimo giorno di calendario questo tempo è considerato tempo di inattività.

7.2 Il periodo di noleggio concordato per un determinato periodo verrà prolungato del tempo di inattività.

7.3 Per il periodo di inattività, l'affittuario è tenuto a pagare il 75% dell'affitto mensile concordato corrispondente a questo periodo, sulla base di un turno di lavoro giornaliero di 8 ore.

7.4 Il locatario è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto al locatore sia la cessazione dei lavori che la loro ripresa e, su richiesta, a fornire prova dell'inattività con documenti.

  1. Obbligo di mantenimento del locatario

8.1 L'affittuario è tenuto a

  1. a) proteggere in ogni modo il bene noleggiato da un uso eccessivo;
  2. b) effettuare a proprie spese la manutenzione e la cura corretta e professionale dell'immobile locato, compreso il controllo della disponibilità di materiali operativi sufficienti;
  3. c) annunciare tempestivamente i necessari lavori di ispezione e riparazione e farli eseguire immediatamente dal locatore. Il locatore sostiene le spese se il locatario e i suoi assistenti possono dimostrare di aver adottato tutta la diligenza dovuta. In caso di violazione risponde l’affittuario.
  4. d) osservare tutte le norme e norme tecniche rilevanti per l'utilizzo.

8.2 Il locatore ha il diritto di ispezionare in qualsiasi momento l'oggetto locato e, previo accordo con il locatario, di esaminarlo personalmente o di farlo esaminare da un rappresentante. L'affittuario è tenuto a facilitare in ogni modo le indagini al locatore o al suo rappresentante. Il locatore sostiene le spese dell'esame.

8.3 I lavori di ispezione e riparazione possono essere eseguiti solo dal locatore o da un'officina specializzata autorizzata dal locatore utilizzando pezzi di ricambio originali. Se l'immobile locato viene fermato durante i lavori di ispezione e riparazione, l'obbligo del locatario di pagare il canone concordato resta inalterato.

  1. Responsabilità dell'affittuario, limitazione di responsabilità, franchigia

9.1 In caso di violazione del contratto di locazione, danni all'oggetto noleggiato o perdita dell'oggetto noleggiato, il locatario è generalmente responsabile secondo le norme generali sulla responsabilità. Il locatario è tenuto a denunciare immediatamente per iscritto al locatore la perdita dell'apparecchio noleggiato o eventuali danni allo stesso.

9.2 L'affittuario è libero di limitare tale responsabilità ad un importo eccedente nei confronti del locatore pagando una tariffa speciale. Concordando la limitazione del risarcimento della responsabilità, la responsabilità del locatario per ogni singolo caso di danno all'oggetto noleggiato (rottura del macchinario) causato da colpa propria negligente è limitata ad una franchigia secondo la seguente scala:

  • Listino nuovo valore del dispositivo fino a 10.000 euro: franchigia 1.000 euro.
  • Listino nuovo valore del dispositivo fino a 30.000 euro: franchigia 2.500 euro.
  • Listino nuovo valore del dispositivo fino a 90.000 euro: franchigia 3.500 euro.
  • Listino nuovo valore del dispositivo da 90.000 euro: franchigia 4.500 euro.

Nell'ambito di lavori di demolizione, cioè lavori con martelli idraulici, pinze da demolizione e cernita, cesoie da demolizione, ecc., in caso di danni si considera concordata una franchigia doppia secondo la tabella sopra indicata. Dalla limitazione di responsabilità di cui sopra sono esclusi i danni ai vetri, ai pneumatici, alle catene e ai tapis roulant in gomma, ai cuscinetti, alle forche e alle funi (per i verricelli) nonché ai rulli (per le attrezzature di stoccaggio) dell'oggetto noleggiato.

9.3 In caso di smarrimento o furto dell'oggetto locato, la franchigia a carico del locatario ammonta al 25% del valore nuovo indicato dell'apparecchio, ma almeno pari a EUR 1.000,00. Se l'oggetto noleggiato viene smarrito o rubato a causa di dolo o negligenza grave da parte del locatario, il valore di sostituzione dell'oggetto noleggiato dovrà essere pagato per intero.

9.4 La limitazione di responsabilità non si applica ai danni derivanti dall'uso o dal difetto dell'oggetto noleggiato a terzi.

9.5 In caso di danni causati a terzi dal noleggiatore utilizzando l'apparecchio noleggiato e coperti dall'assicurazione responsabilità civile veicoli a motore, il noleggiatore è responsabile di una franchigia massima di 1.000 euro per apparecchio e singolo caso di danno.

9.6 In caso di danni all'oggetto locativo causati da un uso improprio - in particolare da uso improprio e sovraccarico - o da dolo da parte del locatario, il locatario è tenuto a risarcire l'intero importo. Sono compresi anche i danni causati dall'utilizzo dell'oggetto noleggiato per scopi speciali che mettono in pericolo l'oggetto noleggiato stesso, come in particolare l'utilizzo in gallerie o cantieri idraulici o cantieri in cui l'oggetto noleggiato viene a contatto con sali, acidi , alcali o fanghi di depurazione o l'uso per lavori di spruzzatura e sabbiatura del calcestruzzo, a meno che il locatore non abbia dato previo consenso esplicito in forma scritta. In caso di danni causati da negligenza grave, il locatore ha diritto di rivalersi nei confronti del locatario in misura commisurata alla gravità della colpa, fino all'importo del danno totale.

9.7 Se non viene concordata alcuna limitazione di responsabilità, il noleggiatore è responsabile per eventuali danni all'apparecchio noleggiato (causati dal noleggiatore o da terzi) e per la perdita o il furto durante il periodo di noleggio. In questo caso il locatario è tenuto ad assicurare l'apparecchio a favore del locatore per tutta la durata del periodo di noleggio contro tutti i tipi di danni, se assicurabili, e a presentare al locatore prima della partenza la conferma di copertura della compagnia assicurativa. Il certificato assicurativo deve essere presentato al locatore entro 14 giorni dalla sua richiesta. Se si verifica un danno, l'affittuario deve avvisare immediatamente il locatore, indicando il momento, la causa e l'entità del danno. Se il locatario assicura l'apparecchio noleggiato a proprio vantaggio, il locatario cede già al locatore il suo diritto alla prestazione assicurativa, in modo che il locatore possa richiedere il risarcimento dei danni direttamente alla compagnia assicurativa. Il locatore accetta questa cessione.

10 Responsabilità dell'affittuario in caso di locazione con personale operativo

Se l'oggetto noleggiato viene noleggiato con personale operativo, il personale operativo può essere utilizzato solo per l'uso dell'oggetto noleggiato e non per altri lavori. Dopo aver effettuato l'ordinazione, il locatario non può, senza il consenso del locatore, dare al personale da lui impiegato istruzioni che si discostino per tipo e entità dagli accordi contrattuali o che siano contrarie allo scopo del contratto. In caso di danni causati dal personale operativo, il locatore è responsabile solo se non ha selezionato adeguatamente il personale operativo. In caso contrario, la responsabilità è dell'affittuario. I dipendenti del locatore incaricati dell'utilizzo dell'apparecchio non sono né autorizzati a riscuotere pagamenti né a concordare modifiche contrattuali a favore o contro il locatore.

  1. Fine del periodo di noleggio e riconsegna dell'oggetto noleggiato

11.1 Il locatario è tenuto a comunicare per iscritto al locatore la prevista restituzione dell'oggetto noleggiato in tempo utile prima della fine del periodo di locazione (notifica gratuita via e-mail a [email protected] oppure via fax al: 02304 933-600).

11.2 Il periodo di noleggio termina il giorno in cui l'oggetto noleggiato con tutte le parti necessarie per la sua messa in funzione arriva in condizioni regolari e contrattuali presso il luogo di deposito del locatore o in un'altra destinazione concordata, ma non prima della scadenza del periodo di noleggio concordato.

11.3 Il noleggiatore deve restituire l'oggetto noleggiato funzionante, con il serbatoio pieno o con le batterie completamente cariche e in condizioni pulite o averlo pronto per il ritiro.

11.4 La restituzione deve essere effettuata tempestivamente durante il normale orario lavorativo del locatore, in modo che il locatore possa ispezionare l'oggetto noleggiato quel giorno. 

  1. Violazione dell'obbligo alimentare

12.1 Se l'oggetto locato viene restituito in uno stato che dimostra che il locatario non ha adempiuto ai suoi obblighi di manutenzione secondo il punto 8, il locatario è tenuto a pagare il prezzo di noleggio a titolo di risarcimento fino al completamento dei lavori di riparazione che non sono stati eseguiti in violazione del contratto è stato perfezionato.

12.2 L'entità dei difetti e dei danni di cui è responsabile il locatario deve essere comunicata al locatario e gli deve essere data la possibilità di verifica. Il locatore è tenuto a versare al locatario un importo stimato dei costi dei lavori di riparazione necessari per eliminare i difetti, se possibile prima dell'inizio dei lavori di riparazione.

  1. Ulteriori obblighi del locatario

13.1 Il locatario non può né cedere a terzi l'oggetto locato né cedere diritti derivanti dal presente contratto o concedere diritti di qualsiasi tipo sull'oggetto locato. Non è quindi consentito subaffittare l'immobile a terzi senza l'espressa autorizzazione scritta del locatore.

13.2 Se un terzo fa valere diritti sulla cosa affittata attraverso confisca, sequestro o simili, il locatario è tenuto a darne immediata comunicazione al locatore in forma scritta e in anticipo verbalmente e a informare immediatamente il terzo mediante notifica verificabile in forma scritta .

13.3 Il locatario è tenuto ad adottare misure adeguate per la protezione contro il furto e l'uso non autorizzato dell'oggetto noleggiato.

13.4 Il locatario deve informare il locatore di tutti gli incidenti, effettuare una registrazione completa dei danni per garantire la migliore prova possibile e attendere le istruzioni del locatore. In caso di incidenti stradali e se si sospetta un reato penale (ad es. furto, danni materiali) è necessario chiamare la polizia.

13.5 Il noleggiatore è responsabile di garantire che l'apparecchio noleggiato sia idoneo all'uso previsto. Si prende cura anche di

  • accesso gratuito agli immobili e ai locali per la consegna e il trasloco nonché interventi di manutenzione sull'apparecchio
  • l'ottenimento e l'organizzazione di tutti i permessi ufficiali e i lavori di barriera in loco
  • utilizzo sicuro sul posto per quanto riguarda l'applicazione e i limiti di peso, le condizioni del terreno e l'ambiente. A tale scopo il locatore invia i dati necessari del dispositivo

13.6 In genere non è consentito l'uso su strade pubbliche di apparecchi a noleggio senza immatricolazione (obbligo di targa ufficiale). Si prega di notare che non esiste un'assicurazione obbligatoria contro terzi.

13.7 Se l'affittuario viola colpevolmente le disposizioni di cui al punto 13.1. fino al 13.6 è tenuto a risarcire al locatore i danni che ne derivano.

  1. Fine

14.1 Il contratto di noleggio concluso per un determinato periodo di noleggio non può generalmente essere disdetto anticipatamente da nessuna delle parti contraenti.

Lo stesso vale per il periodo minimo di noleggio nell'ambito di un contratto di noleggio concluso a tempo indeterminato. Trascorso il periodo minimo di locazione, l'inquilino ha il diritto di recedere dal contratto di locazione concluso a tempo indeterminato con un giorno di preavviso.

Nel caso di contratti di locazione per periodi indefiniti senza un periodo di noleggio minimo, il periodo di preavviso è

  • un giorno se il prezzo del noleggio è giornaliero
  • due giorni se il prezzo dell'affitto è settimanale
  • una settimana se il prezzo di affitto è concordato al mese.

14.2 Il locatore ha il diritto di disdire straordinariamente il contratto di locazione previo preavviso senza rispettare il termine di preavviso

  1. a) in caso di ritardato pagamento da parte del conduttore
  2. b) se dopo la conclusione del contratto il locatore si rende conto che il diritto al pagamento dell'affitto è compromesso dall'incapacità di pagamento del locatario;
  3. c) se il locatario non utilizza l'oggetto locato o parte di esso come previsto senza il consenso del locatore o lo sposta in un altro luogo al di fuori della Repubblica Federale Tedesca senza il previo consenso scritto del locatore;
  4. d) nei casi di violazione del comma 1 e del comma 12.1

14.3 Se il locatore esercita il diritto di disdetta che gli spetta ai sensi del punto 14.2, si applicano le conseguenze giuridiche previste dalla legge.

  1. Legge applicabile e giurisdizione

15.1 Per tutti i rapporti giuridici tra locatore e locatario si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Federale Tedesca.

15.2 Luogo di adempimento per tutti i servizi derivanti da o in connessione con il contratto è la sede d'affari del locatore o la sede della sua filiale che ha stipulato il contratto.

15.3 Se l'affittuario è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico, il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è la sede d'affari del locatore o - a sua scelta - ha la sede della sua filiale che ha concluso il contratto. Il locatore può anche ricorrere al tribunale competente per il locatario.

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